(Gratuito patrocinio per le vittime di reati di violenza sessuale).
1. Il patrocinio delle vittime di reati legati alla sfera delle violenze sessuali di cui agli articoli 609-bis, 609-ter, 609-ter.1, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies del codice penale è a totale carico dello Stato.